SUPERBONUS – DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Dal 16 luglio il Decreto Rilancio si chiama Legge 77/2020 ed è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha stilato in questi giorni la bozza dei decreti attuativi ed anche quest’ultima verrà pubblicata a brevissimo.
L’Agenzia delle Entrate è già entrata nel merito delle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, con un’audizione del Direttore dell’Agenzia stessa.
A questo punto possiamo tranquillamente passare “dalla teoria alla pratica”!
È vero che dobbiamo aspettare che i decreti attuativi e le linee guida vengano pubblicati, ma nell’attesa qualcosa di operativo si può già fare.
Scelta dell’impresa costruttrice, sopralluogo, analisi energetica dell’immobile, individuazione e progettazione degli interventi, stesura del computo metrico, …
Prima però è utile conoscere nel dettaglio quali interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica si possono attuare, godendo della detrazione del 110% e fino a quale massimale di spesa, alla luce delle modifiche introdotte.
Cosa è stato modificato rispetto al Decreto Rilancio uscito a maggio?
Ci sono alcune modifiche sostanziali, che balzano subito agli occhi, confrontando il Decreto di maggio e la Legge di luglio.
- I limiti di spesa, per riuscire a svolgere i lavori senza spendere soldi, sono stati abbassati e si potrà accedere alla detrazione del 110%, solo se viene accertata la congruità delle spese.
Ad esempio, per eseguire i lavori che rientrano nell’intervento trainante n. 1 (cappotto termico, rifacimento tetto e sottotetto), abbinandone eventualmente altri, sono stati modificati i limiti di spesa per ogni tipologia di immobile.
– € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di un accesso autonomo dall’esterno.
– € 40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– € 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Anche per i lavori che rientrano nell’intervento trainante n. 2 (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti), eventualmente abbinati ad altri di efficienza energetica, i limiti di spesa sono stati in parte modificati.
– € 30.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di un accesso autonomo dall’esterno.
– € 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
– € 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Non c’è più distinzione tra prima e seconda casa. In buona sostanza, la legge concede la possibilità di svolgere gli interventi fino ad un limite massimo di due unità immobiliari per ciascun proprietario.
(Per approfondimenti leggi l’articolo La mia casa rientra nel Superbonus?)
- Sono ammessi all’agevolazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, con modifica della sagoma, ma senza aumento della volumetria dell’immobile.
- Se l’edificio è sottoposto a vincoli urbanistici, ambientali o dei beni culturali, per cui non sia possibile eseguire gli interventi trainanti, la detrazione potrà essere applicata a tutti gli altri lavori di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti stessi.
- Non è concesso accedere alle detrazioni fiscali, se riguardano interventi che ne hanno già beneficiato, eseguiti da un tempo inferiore ai dieci anni dalla data di fine lavori.
Come vengono calcolati i prezzi, per definire la “congruità delle spese”?
I tecnici abilitati certificano il rispetto dei requisiti previsti, sulla base del progetto e della sua effettiva realizzazione, nonché della congruità delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, naturalmente con bonifici parlanti.
Riguardo a questo, si fa riferimento ai prezzari predisposti dalla Regione nella quale vengono effettuati i lavori, oppure ai listini delle locali camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.
Si possono eseguire interventi di efficienza energetica diversi dal cappotto o dalla caldaia, con la detrazione al 110%?
Ai lavori “trainanti”, cioè il cappotto termico e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, possono essere abbinati tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dal precedente ecobonus.
Ad esempio si possono sostituire gli infissi, installare le schermature solari, coibentare i cassonetti, sistemare la facciata, con la detrazione del 110%. Questo a patto che tali lavori siano abbinati ad almeno uno dei due interventi trainanti di cui sopra.
Inoltre devono rispettare i requisiti minimi previsti dai precedenti decreti ed assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, considerando nel complesso tutti gli interventi effettuati.
Cosa si può iniziare a fare, in attesa delle linee guida dell’Agenzia delle Entrate?
- Una prima operazione da avviare è l’analisi dell’immobile da riqualificare.
È necessario verificare il tipo di edificio e le relative caratteristiche energetiche, impiantistiche e strutturali, mediante un sopralluogo con l’ingegnere, che produrrà un attestato di prestazione energetica (APE).
Oltre a una diagnosi degli aspetti costruttivi, servirà anche una diagnosi delle questioni burocratiche.
È fondamentale, infatti, capire se vi sia conformità dal punto di vista urbanistico, edilizio e amministrativo.
- Si può procedere poi con una simulazione degli interventi da effettuare, per capire se saranno sufficienti per l’aumento di due classi energetiche, criterio indispensabile per accedere alla detrazione.
- Infine si passerà alla progettazione, con la redazione del computo metrico e relative quotazioni, rispettando i massimali di spesa previsti per ciascun intervento.
Se non si ha il tempo di seguire i lavori e tantomeno l’iter burocratico, come si può fare?
Per rendere più agevoli i lavori è consigliabile contattare imprese che abbiano la possibilità di svolgere tutti gli interventi autonomamente, avvalendosi di professionisti nei vari settori, compreso quello burocratico.
In poche parole esistono due formule che rendono la vita del cliente più serena:
- INTERVENTO CHIAVI IN MANO
- SCONTO IN FATTURA DELLA DETRAZIONE
Noi di Martini Living Solutions, con il nostro entourage di professionisti, siamo strutturati per seguire tutto l’iter operativo, burocratico e fiscale, dal primo sopralluogo al collaudo di fine cantiere.