LA MIA CASA RIENTRA NEL SUPERBONUS?
Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le varie opportunità offerte dal Superbonus, contenuto negli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (Superbonus: risparmio e sostenibilità).
Ma al di là di tante parole, ci sono alcune domande che tutti noi ci poniamo, per capire se possiamo beneficiarne e come ci dobbiamo muovere in maniera concreta.
La mia casa rientra negli incentivi del Superbonus al 110%?
Analizziamo le diverse tipologie di abitazione che potranno beneficiare dell’incentivo, con parametri diversi, come vedremo più avanti.
- Edifici unifamiliari, indipendenti, escluse le ville, i castelli e le case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nelle classi A1, A8 e A9.
- Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (bifamiliari, trifamiliari,…, case a schiera)
- Unità immobiliari situate all’interno di condomini, a patto che i lavori trainanti vengano eseguiti da tutto il condominio.
- Seconda casa, sia unifamiliare che situata all’interno di un condominio.
Praticamente c’è la possibilità di svolgere gli interventi con un limite massimo di due unità immobiliari per ciascun proprietario.
Quali interventi posso effettuare per accedere agli incentivi del Superbonus al 110%?
Ci sono due interventi di riqualificazione energetica, definiti trainanti, che rientrano nelle agevolazioni del 110%. Possono essere effettuati anche singolarmente ed agiscono da “traino” per altri interventi secondari, che beneficeranno della medesima agevolazione, se eseguiti congiuntamente ad uno di essi.
- Isolamento termico delle superfici opache verticali (cappotto), orizzontali e inclinate (tetto e sottotetto), che interessano più del 25% dell’involucro totale dell’edificio.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompa di calore.
Sono compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Se eseguiremo almeno uno di questi due interventi nella nostra casa, potremo aggiungerne altri, rispettando ovviamente i limiti di spesa stabiliti e beneficiare così dell’incentivo al 110%.
In sostanza potremo installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, sostituire gli infissi, installare le schermature solari,… integrando le spese in quelle di un intervento trainante.
E se non posso eseguire i lavori, per i vincoli culturali, paesaggistici o urbanistici?
Nel caso in cui gli interventi trainanti non possano essere eseguiti, perché vietati dai vincoli dei beni culturali e paesaggistici o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Qual è il limite di spesa detraibile, per gli interventi di riqualificazione energetica?
Se eseguiamo dei lavori che rientrano nell’intervento trainante n. 1 (cappotto termico, coibentazione tetto e sottotetto), abbinandone eventualmente altri, i limiti di spesa, sul totale dei lavori, si differenziano per tipologia di immobile.
- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di un accesso autonomo dall’esterno.
- € 40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Anche per i lavori che rientrano nell’intervento trainante n. 2 (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti), i limiti di spesa, sul totale dei lavori, si differenziano per tipologia di immobile.
- € 30.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di un accesso autonomo dall’esterno.
- € 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica, invece, la detrazione al 110% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48.000. È indispensabile però che l’installazione dello stesso sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
Se la spesa supera il limite stabilito, posso utilizzare anche altri tipi di bonus a compensazione?
Questo punto verrà chiarito dalle linee guida dell’Agenzia delle Entrate, ma se funziona come per le detrazioni precedenti (ristrutturazioni e riqualificazione energetica), che non erano cumulabili, si presume di no.
Se la mia casa non rientra negli incentivi del Superbonus, come posso fare?
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, si può beneficiare di altre detrazioni fiscali per interventi sulla casa.
- Ecobonus, per interventi finalizzati al risparmio energetico, con detrazioni del 50 o del 65%, a seconda dei lavori eseguiti (infissi, impianti di riscaldamento e raffrescamento, cappotto,…)
- Incentivi per restauro e ristrutturazione edilizia, con una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
- Connesso a questa c’è il bonus mobili, ossia l’agevolazione del 50% per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Questi devono essere destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, per il quale si sia usufruito della detrazione Irpef.
- Bonus verde, detrazione del 36% sulle spese sostenute per una serie di interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione. Va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
- Bonus facciate,ossia la possibilità di detrarre il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
E il pagamento dei lavori come funziona?
Possiamo scegliere fra tre opzioni:
- Pagare l’importo totale dei lavori all’impresa esecutrice e ricevere il rimborso del credito di imposta maturato (110%), in 5 anni da parte dello Stato.
- Cedere il credito di imposta alla banca, ricevere una somma di denaro pari al 100% dell’importo lavori e pagare direttamente l’impresa.
- Cedere il credito di imposta all’impresa, la quale a sua volta lo cederà alla banca, ricevendo da essa la liquidità per eseguire i lavori. A quel punto, l’impresa potrà applicarci uno sconto in fattura, pari al 100% del totale ivato.
Per approfondimenti su questa tematica, leggi l’articolo La cessione del credito spiegata a mia mamma.
Ci sono dei criteri da rispettare per rientrare nel Superbonus?
Oltre ai limiti di spesa prima citati, ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono rispettare
- i requisiti minimi previsti dai decreti precedenti, ovvero le norme riguardanti ecobonus e sismabonus.
- I lavori devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Questo dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).
- Asseverazione della congruità delle spese sostenute, facendo riferimento ai prezzari predisposti dalla Regione in cui vengono effettuati i lavori.
- Infine le spese per gli interventi devono essere sostenute, con bonifici parlanti, nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tuttavia si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità attuative delle disposizioni contenute nel Decreto e che dovrà uscire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Valutando i tempi tecnici necessari affinché questo poderoso ingranaggio possa finalmente funzionare, con ogni probabilità dovremo attendere settembre.
(Articolo aggiornato il 18/07/2020, in base al Ddl n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)