SUPERBONUS: RISPARMIO E SOSTENIBILITA’

Cos’è il Superbonus Edilizia 110%?

Gli articoli 119 e 121 del Ddl n. 1874, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, denominato Decreto Rilancio, introducono un’ incredibile opportunità. Tutti i cittadini che intendono migliorare le prestazioni energetiche della propria casa, potranno beneficiare del Superbonus al 110%! Si tratta, fondamentalmente, di un ampliamento della detrazione ammissibile per ecobonus e sismabonus. Questa potrà essere recuperata in 5 anni nella dichiarazione dei redditi, oppure si potrà cedere il credito ad una banca o trasformarlo in sconto in fattura (leggi La cessione del credito spiegata a mia mamma). 

Una così importante manovra mira al raggiungimento di tre macro obiettivi.

  • Riqualificare energeticamente le abitazioni, procurando benessere e risparmio in bolletta a chi vi risiede.
  • Salvaguardare l’ambiente, diminuendo le emissioni di Co2, riducendo gli sprechi ed utilizzando energia rinnovabile.
  • Dare una boccata d’ossigeno al settore edile e a tutto il suo indotto, fortemente penalizzati in questi mesi, ma già da tempo in difficoltà.

Quali interventi si devono eseguire per rientrare nel Superbonus?

Innanzitutto vediamo in quali immobili si possono effettuare i lavori di riqualificazione energetica.

  1. Edifici unifamiliari, indipendenti, escluse le ville, i castelli e le case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nelle classi A1, A8 e A9.
  2. Unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (bifamiliari, trifamiliari,…, case a schiera)
  3. Unità immobiliari situate all’interno di condomini, a patto che i lavori trainanti vengano eseguiti da tutto il condominio.
  4. Seconda casa, sia unifamiliare che situata all’interno di un condominio.

Praticamente c’è la possibilità di svolgere i lavori con un limite massimo di due unità immobiliari per ciascun proprietario.

Elenchiamo ora gli interventi ammessi, sia nelle abitazioni indipendenti, che nei condomini.

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali (cappotto), orizzontali e inclinate (tetto e sottotetto), che interessano più del 25% dell’involucro totale dell’edificio.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompa di calore.

In linea generale, l’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli  altri  interventi   di   efficientamento   energetico (impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica, riscaldamento a pavimento, infissi, facciate, schermature solari, ecc…) , a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.

Attenzione!

Se questi ultimi interventi vengono effettuati da soli, i bonus mantengono le vecchie aliquote.

Il bonus facciate, per esempio, offre una detrazione del 90%, mentre la sostituzione degli infissi del 50%.

Quando entrerà in vigore il Superbonus?

Per accedere alla detrazione maggiorata, le spese per l’intervento dovranno essere sostenute nel periodo che va dall’ 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, mediante bonifici parlanti.

Tuttavia si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità attuative delle disposizioni contenute nel Decreto e che dovrà uscire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Quali sono i requisiti da rispettare per beneficiare del Superbonus?

  • Garantire i requisiti minimi previsti dai decreti precedenti, ovvero le norme riguardanti ecobonus e sismabonus.
  • Rimanere entro i limiti di spesa stabiliti per ciascun intervento.
  • I lavori dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il raggiungimento della  classe  energetica  più alta. Questo dovrà essere dimostrato mediante  l’attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E).
  • Asseverazione della congruità delle spese sostenute, facendo riferimento ai prezzari predisposti dalla Regione in cui vengono effettuati i lavori.

Quali sono i limiti di spesa per gli interventi incentivabili?

In riferimento ai limiti di spesa, il Decreto Rilancio prevede una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo, rispettando i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento.

Se eseguiamo dei lavori che rientrano nell’intervento trainante n. 1 (cappotto termico, coibentazione tetto e sottotetto), abbinandone eventualmente altri, i limiti di spesa, sul totale dei lavori, si differenziano per tipologia di immobile.

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di un accesso autonomo dall’esterno.
  • € 40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Anche per i lavori che rientrano nell’intervento trainante n. 2 (sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti), i limiti di spesa, sul totale dei lavori, si differenziano per tipologia di immobile.

  • € 30.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di un accesso autonomo dall’esterno.
  • € 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica, invece, la detrazione al 110% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48.000. È indispensabile però che l’installazione dello stesso sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Tali massimali comprendono le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituito.

 Da chi può essere utilizzato il Superbonus?

Dai condòmini (a patto che i lavori riguardino tutto lo stabile);

Dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

con un limite massimo di due unità immobiliari per ciascun proprietario.

Detrazione, cessione del credito d’imposta o sconto in fattura?

Per usufruire del Superbonus ci sono tre possibilità.

1 – Il beneficiario può portare in detrazione la spesa sostenuta maggiorata del 10% e quindi recuperarla in 5 anni nella dichiarazione dei redditi. Ad esempio, se l’importo dei lavori è di € 50.000, disporrà di un credito di € 55.000, pari ad € 11.000 l’anno per 5 anni.

2 – Cessione del credito: invece di attendere diversi mesi per godere del beneficio fiscale, il cliente può monetizzarlo immediatamente, “cedendo” il suo valore ad un soggetto terzo, che potrà essere anche una banca o una società finanziaria.

3 – Sconto in fattura: il fornitore applica direttamente uno sconto in fattura del 100%, acquisendo il credito di imposta derivante dall’intervento.

Questo importantissimo incentivo permetterà anche alle famiglie che non possono anticipare grosse cifre, di riqualificare la propria abitazione, per renderla più confortevole e sicura, risparmiando sulle bollette e contribuendo a salvaguardare l’ambiente.

La cosa importante è affidarsi ad un’azienda qualificata, che possa consigliare il cliente nella scelta migliore e proporre una fase progettuale ponderata, oltre ad un pool di esperti che offrano un servizio chiavi in mano, evitando spiacevoli problemi sia durante i lavori, che dopo!

Per avere maggiori informazioni, chiamaci e ti offriremo una consulenza gratuita, proponendoti le soluzioni più adatte alla tua abitazione.

(Articolo aggiornato il 18/07/2020, in base al  Ddl n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

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